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Art. 151 Codice di Procedura Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 151 Codice di Procedura Civile

Frazionamento del credito: il giudicato salva la causa dal blocco
Un erede agisce contro l'ente previdenziale per ottenere il pagamento di arretrati della pensione di reversibilità. La Corte d'Appello dichiara la domanda improcedibile, accusando la parte di aver operato un abusivo frazionamento del credito avviando cause separate per i diversi anni. La Cassazione ribalta la decisione. I giudici chiariscono che l'improcedibilità scatta solo se è ancora possibile riunire le cause. Se su alcune richieste separate è già intervenuta una sentenza definitiva, la riunione risulta impossibile. In questo scenario, il giudice deve decidere nel merito la causa residua. Il comportamento scorretto del cittadino non blocca il processo, ma viene sanzionato unicamente condannandolo al pagamento delle spese legali.
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Minimi tariffari: la Cassazione ne ribadisce l’obbligo
Una docente ha ottenuto il riconoscimento del diritto alla Carta Docente, ma ha impugnato la sentenza nella parte relativa alla liquidazione delle spese legali, fissate dal giudice di merito al di sotto dei minimi tariffari. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo che i minimi tariffari sono inderogabili anche in caso di contenzioso seriale. La Corte ha inoltre chiarito che il compenso per la fase istruttoria è dovuto anche se l'attività si limita a semplici deduzioni a verbale e che la maggiorazione per il deposito telematico degli atti è obbligatoria, seppur modulabile nella misura.
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Opposizione agli atti esecutivi: termini di decadenza
La Corte di Cassazione ha stabilito che nell'opposizione agli atti esecutivi il termine di venti giorni per impugnare decorre dalla conoscenza di fatto, anche se la notifica originaria è inesistente. Nel caso analizzato, una società straniera non ha potuto dimostrare di aver appreso della procedura in ritardo rispetto ai documenti ufficiali, rendendo il ricorso tardivo.
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