La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di operazioni oggettivamente inesistenti relative a compravendite circolari di energia elettrica. L'Agenzia delle Entrate aveva negato la detrazione IVA a una società, sostenendo la fittizietà delle transazioni, provata da un solido quadro indiziario. Le commissioni tributarie di merito avevano dato ragione al contribuente, basandosi erroneamente su un decreto di archiviazione penale e su una presunta 'communis opinio' giurisprudenziale. La Cassazione ha cassato la sentenza, ribadendo che il giudice tributario deve valutare autonomamente le prove, poiché l'archiviazione penale non ha efficacia di giudicato nel processo tributario. La causa è stata rinviata per un nuovo esame che tenga conto di tutti gli indizi di inesistenza delle operazioni.
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