Un caso di permuta di un terreno per ville da costruire finisce in Cassazione dopo il fallimento della società costruttrice. La Corte chiarisce che quando il costruttore si assume l'obbligo di edificare, la mancata realizzazione dell'opera costituisce inadempimento contrattuale, non nullità del contratto. Di conseguenza, il contratto viene risolto e i proprietari del terreno hanno diritto al risarcimento del danno tramite ammissione al passivo fallimentare, non alla restituzione automatica del bene se non espressamente richiesta.
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