Un Acquirente chiede la risoluzione del contratto di acquisto di un immobile affetto da una grave rotazione strutturale, manifestatasi inizialmente con una pendenza dei pavimenti. Gli Eredi del Venditore eccepiscono la tardività della denuncia. La Cassazione chiarisce che la garanzia per i vizi opera poiché la pendenza era solo un sintomo e la reale gravità del difetto strutturale è emersa solo dopo indagini tecniche. Tuttavia, la Corte accoglie il ricorso dei venditori stabilendo che le restituzioni reciproche di prezzo e immobile devono avvenire contemporaneamente e che il venditore non deve rimborsare gli interessi del mutuo stipulato dall'acquirente, trattandosi di una scelta di finanziamento autonoma ed estranea alle spese dirette della vendita.
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