Un fornitore italiano di sistemi nautici ha citato in giudizio un acquirente straniero per mancato pagamento. L'acquirente ha contestato la fornitura per vizi e sollevato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Le Sezioni Unite della Cassazione, applicando i regolamenti europei sulla giurisdizione nella vendita internazionale, hanno stabilito che la competenza spetta al giudice del luogo in cui i beni sono stati consegnati (in questo caso, all'estero), cassando la decisione dei giudici di merito e dichiarando il difetto di giurisdizione italiana.
Continua »