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Art. 1479 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 1479 Codice Civile

Evizione parziale del terreno: risarcimento senza colpa
Un acquirente compra un fondo da più venditori, ma in seguito subisce l'evizione parziale del terreno per via di diritti altrui su una porzione dell'area. L'acquirente chiede il risarcimento del danno subito a tutti i venditori comproprietari. I giudici di secondo grado negano la tutela contro la maggior parte dei venditori perché l'acquirente aveva comunque realizzato il fabbricato previsto e non aveva formalmente chiesto la riduzione del prezzo. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del compratore. I giudici di legittimità stabiliscono che la perdita del bene attribuisce all'acquirente il diritto al risarcimento integrale del valore economico perso. Tale garanzia opera in modo oggettivo per la sola perdita subita, indipendentemente dalla colpa dei venditori o dalla tipologia di domanda proposta.
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Vendita di cosa altrui: risoluzione e tutele
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della risoluzione di un contratto preliminare riguardante una vendita di cosa altrui. Il promittente venditore, nonostante l'obbligo di acquisire la proprietà per trasferirla ai promissari acquirenti, aveva alienato l'immobile a terzi. La Suprema Corte ha ribadito che il diritto alla risoluzione e al risarcimento spetta anche al compratore consapevole dell'altruità del bene, qualora scada il termine per l'acquisto della titolarità o il venditore renda impossibile l'adempimento vendendo il bene a soggetti estranei.
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