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Art. 1479 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 1479 Codice Civile

Vendita di cosa altrui: risoluzione e tutele
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della risoluzione di un contratto preliminare riguardante una vendita di cosa altrui. Il promittente venditore, nonostante l'obbligo di acquisire la proprietà per trasferirla ai promissari acquirenti, aveva alienato l'immobile a terzi. La Suprema Corte ha ribadito che il diritto alla risoluzione e al risarcimento spetta anche al compratore consapevole dell'altruità del bene, qualora scada il termine per l'acquisto della titolarità o il venditore renda impossibile l'adempimento vendendo il bene a soggetti estranei.
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Interpretazione contratto servitù: la parola al testo
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33762/2023, ha chiarito i principi di interpretazione del contratto in materia di servitù di passaggio. Nel caso esaminato, un acquirente contestava l'ampiezza di una servitù, sostenendo che dovesse limitarsi alla misura indicata nell'atto di compravendita. La Corte ha respinto il ricorso, affermando che nell'interpretazione del contratto servitù non si può prescindere dal contesto complessivo e dai richiami ad atti precedenti contenuti nel contratto stesso. La conoscenza della reale estensione della servitù, desumibile da tali atti, esclude il diritto dell'acquirente a una riduzione del prezzo o al risarcimento del danno.
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Vizio immobile: tutele per il compratore nel preliminare
La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di vizio immobile, specificamente un porticato abusivo, scoperto dopo la firma di un contratto preliminare. La Corte ha rigettato il ricorso del promissario acquirente, confermando la decisione dei giudici di merito che avevano concesso solo una riduzione del prezzo e il rimborso per i costi di demolizione. È stata dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento per la mancata disponibilità giuridica del bene, in quanto considerata domanda nuova in appello. La sentenza chiarisce che in casi di difformità urbanistiche si applica l'art. 1489 c.c., con prescrizione decennale, anziché i termini brevi della garanzia per vizi.
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