Una comproprietaria acquista una quota di immobile tramite scrittura privata firmata dal figlio della titolare, presentatosi come delegato senza reale procura. Alla morte della madre, il figlio diventa erede universale e chiede la quota dei canoni di locazione, eccependo l'invalidità della vendita per mancanza della procura che egli stesso avrebbe dovuto avere. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della comproprietaria: la figura del falso rappresentante ed erede non può beneficiare del proprio difetto di potere per annullare l'atto. Chi vende una quota senza delega e poi eredita i diritti del rappresentato rimane automaticamente vincolato al contratto stipulato, secondo i principi di correttezza e buona fede.
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