Un promissario acquirente ha firmato un contratto preliminare di compravendita per l'acquisto di un terreno, sul presupposto che vi fosse un regolare accesso stradale garantito dai venditori. Scoperta l'inesistenza di tale passaggio, l'acquirente ha esercitato il recesso esigendo il doppio della caparra confirmatoria. I promittenti venditori sostenevano di aver acquisito la servitù per usucapione, ma non sono stati in grado di dimostrarlo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei venditori, confermando che l'onere della prova sulla titolarità del diritto di passaggio spettava interamente a loro. Di conseguenza, i venditori sono stati condannati a restituire il doppio della caparra ricevuta, pari a 172.000 euro, oltre alle spese legali.
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