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Art. 1478 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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Vendita di cosa altrui: risoluzione e tutele
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della risoluzione di un contratto preliminare riguardante una vendita di cosa altrui. Il promittente venditore, nonostante l'obbligo di acquisire la proprietà per trasferirla ai promissari acquirenti, aveva alienato l'immobile a terzi. La Suprema Corte ha ribadito che il diritto alla risoluzione e al risarcimento spetta anche al compratore consapevole dell'altruità del bene, qualora scada il termine per l'acquisto della titolarità o il venditore renda impossibile l'adempimento vendendo il bene a soggetti estranei.
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