Un gruppo di Venditori aveva stipulato contratti preliminari per la cessione di quote societarie e centri medici a un Acquirente. Successivamente, le parti hanno concluso contratti definitivi. I Venditori hanno poi agito in giudizio per la risoluzione dei contratti preliminari a causa di presunto inadempimento dell'Acquirente, chiedendo risarcimento danni e l'inefficacia di un fondo patrimoniale. La Corte d'Appello ha respinto le loro richieste. La Cassazione ha confermato, stabilendo che il contratto definitivo sostituisce il preliminare, diventando l'unica fonte di diritti. L'accettazione senza riserve della prestazione tardiva esclude il risarcimento. La sentenza sottolinea l'importanza del Contratto preliminare e definitivo e le conseguenze della loro successione.
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