Un condominio si opponeva al pagamento di lavori extra richiesti dall'impresa appaltatrice per l'installazione di cancelli e citofoni. Il contratto originario era un appalto a corpo con clausole che escludevano espressamente qualsiasi revisione del prezzo, qualificando l'accordo come aleatorio. Nonostante ciò, la Corte d'Appello aveva riconosciuto all'impresa il compenso per alcune opere impreviste (copertura buche e pali della luce) autorizzate dal committente ma senza un accordo sul prezzo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condominio, stabilendo che, in presenza di un appalto a corpo con rinuncia alla revisione dei prezzi, anche i lavori imprevisti autorizzati ricadono nel rischio dell'appaltatore se non è stato pattuito un compenso aggiuntivo.
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