Una struttura sanitaria privata accreditata ha citato in giudizio l'Azienda Sanitaria locale per ottenere l'adeguamento economico di un accordo triennale. A causa dell'emergenza Covid-19, la struttura ha subito un crollo delle entrate e un aumento esponenziale dei costi di gestione per i posti letto. La società ha chiesto il riequilibrio contrattuale basandosi sulle clausole di flessibilità e sui principi di buona fede nell'esecuzione del contratto. L'Azienda Sanitaria e la Regione hanno eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo la competenza del Giudice amministrativo. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che la vertenza riguarda aspetti puramente economici della fase esecutiva di un rapporto paritetico. Di conseguenza, la Corte ha stabilito la piena competenza del Giudice ordinario.
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