Un Operatore commerciale aveva un contratto per un bar in un'area aeroportuale con una Società di gestione. La Società ha chiesto la risoluzione del contratto per morosità dell'Operatore. Quest'ultimo si è difeso sostenendo che il contratto fosse una subconcessione e che il drastico calo del traffico aeroportuale avesse fatto venir meno la presupposizione contrattuale, giustificando la sospensione dei pagamenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Operatore. Ha riqualificato il contratto come subconcessione, riconoscendo il traffico aeroportuale come presupposto implicito. Tuttavia, ha stabilito che il venir meno di tale presupposto non giustifica la sospensione dei canoni, ma solo il recesso dal contratto. Non avendo l'Operatore esercitato il recesso, la risoluzione per morosità è stata confermata.
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