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Art. 1465 Codice Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 1465 Codice Civile

Accesso agli atti assicurazione: limiti e obblighi
Un assicurato ha richiesto alla propria compagnia la denuncia di sinistro della controparte. Al rifiuto della compagnia, il caso è arrivato in Cassazione. La Corte ha stabilito che il diritto di accesso agli atti assicurazione è limitato ai soli documenti già in possesso della compagnia. Non sussiste un obbligo per l'assicuratore di ricercare e acquisire attivamente documenti da terzi per soddisfare la richiesta dell'assicurato.
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Accesso atti assicurativi: limiti e sospetto di frode
A seguito di un sinistro, un'automobilista richiede alla propria assicurazione l'accesso alla denuncia-querela presentata dall'altro conducente. La compagnia nega l'accesso sospettando una frode. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione d'appello, stabilendo che il diritto di accesso agli atti assicurativi può essere legittimamente negato se riguarda accertamenti su comportamenti fraudolenti, come previsto dall'art. 146 del Codice delle Assicurazioni. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava la specifica motivazione (ratio decidendi) della sentenza impugnata.
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Conferma d’ordine: quando perfeziona il contratto?
La Corte di Cassazione ha stabilito che, nelle compravendite commerciali tramite mediatore, la sottoscrizione della conferma d'ordine non costituisce l'accettazione di una proposta, ma la prova di un accordo verbale già raggiunto. Di conseguenza, una successiva revoca da parte del venditore è inefficace. La sentenza chiarisce che il contratto si era già perfezionato verbalmente, e la conferma d'ordine, in linea con gli usi commerciali, aveva solo una funzione ricognitiva. È stata inoltre confermata la validità della clausola arbitrale contenuta in tale documento.
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Fondi PAC: non è reato omettere la lite sul terreno
La Corte di Cassazione ha annullato una condanna per indebita percezione di fondi PAC a carico di un agricoltore. Quest'ultimo aveva omesso di comunicare l'esistenza di una causa civile per il rilascio dei terreni per i quali chiedeva i contributi. Secondo la Corte, la normativa di settore richiede solo la disponibilità materiale dei terreni alla data della domanda, non l'obbligo di dichiarare l'esistenza di un contenzioso sul titolo giuridico. Pertanto, l'omissione non costituisce reato.
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