Un investitore rifiuta il versamento del prezzo per la sottoscrizione quote fondo comune per oltre tre milioni di euro. La società di gestione del risparmio ottiene quindi un decreto ingiuntivo. L'investitore si oppone contestando la mancanza di forma scritta del contratto, poiché privo della firma della società, e adduce la crisi finanziaria del fondo per giustificare l'inadempimento. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'investitore. I giudici chiariscono che nei contratti d'investimento basta la firma del cliente se il documento viene prodotto in giudizio dall'intermediario, con effetti retroattivi. Inoltre, l'investitore non può eccepire la cattiva gestione del fondo per evitare il pagamento se la propria morosità si è verificata prima dei presunti illeciti ed è stata la causa principale del dissesto. L'investitore viene condannato a pagare il dovuto e le spese legali.
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