Un acquirente ha comprato un appartamento da una società. Successivamente, la società è fallita. Il curatore fallimentare ha avviato un'azione di **revocatoria fallimentare** contro la vendita, sostenendo una notevole sproporzione tra il prezzo pagato e il valore di mercato. I giudici di merito hanno accolto la domanda. L'acquirente ha impugnato, sostenendo che si dovesse considerare il contratto preliminare e le migliorie apportate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che per la **revocatoria fallimentare** di una compravendita, i presupposti (sproporzione e conoscenza dello stato di insolvenza) vanno valutati al momento del contratto definitivo, non del preliminare non trascritto.
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