La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'azienda venditrice contro il sequestro preventivo di tre autocarri. L'azienda chiedeva la restituzione dei veicoli invocando la risoluzione del contratto di vendita per mancato pagamento da parte dell'acquirente. Tuttavia, la risoluzione era stata attivata solo dopo il sequestro penale dei mezzi. I giudici hanno rilevato un potenziale accordo di comodo (condotta collusiva) tra le parti per evitare il blocco dei beni e hanno confermato che gli accertamenti penali possono superare le decisioni civili non definitive o sospette. L'azienda venditrice perde la causa e viene condannata a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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