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Art. 1458 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 1458 Codice Civile

Restitutio in integrum: non automatica nel rito lavoro
Un professore universitario, a seguito della revoca illegittima delle sue funzioni assistenziali in ospedale, chiedeva la reintegra e, solo in un secondo momento, la cosiddetta restitutio in integrum per le retribuzioni non percepite. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che nel rito del lavoro la domanda di restituzione economica non è una conseguenza automatica dell'accertamento dell'illegittimità, ma deve essere formulata espressamente e tempestivamente fin dall'inizio del giudizio, altrimenti è inammissibile.
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Clausola sociale: pensione non detraibile dal danno
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di mancata assunzione in violazione di una clausola sociale, la pensione di anzianità percepita dal lavoratore non può essere detratta dal risarcimento del danno. La sentenza chiarisce che il trattamento pensionistico non costituisce un 'aliunde perceptum' in quanto non deriva causalmente dall'inadempimento del datore di lavoro, ma da autonomi presupposti di legge. La Corte ha quindi accolto il ricorso del lavoratore su questo punto, dichiarando inammissibile quello dell'azienda.
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Sospensione contratto a progetto: illegittima senza prova
Un ente pubblico sospendeva un contratto a progetto per riduzione di fondi regionali, risolvendolo solo un anno dopo con la cessazione formale del finanziamento. La lavoratrice ha impugnato la sospensione. La Cassazione ha confermato l'illegittimità della sospensione del contratto a progetto, stabilendo che la semplice riduzione dei fondi, non prevista come causa di sospensione dal contratto, non giustificava l'interruzione del rapporto. L'ente è stato condannato al risarcimento del danno per il periodo di sospensione illegittima, poiché la revoca ufficiale dei fondi non poteva avere effetto retroattivo.
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Eccessiva onerosità sopravvenuta: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta, scaturito dall'interruzione anticipata di un campionato sportivo a causa della pandemia. Una società sportiva aveva ridotto il compenso di un atleta, il quale si era opposto. La Corte d'Appello aveva rideterminato il compenso dovuto, e la Cassazione ha confermato tale decisione, rigettando sia il ricorso principale della società sia quello incidentale dell'atleta. La sentenza chiarisce i poteri del giudice nel riequilibrare le prestazioni contrattuali di fronte a eventi straordinari e imprevedibili, confermando che la risoluzione non ha effetto retroattivo sulle prestazioni già eseguite in contratti di durata.
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Ripetizione indebito pubblico impiego: quando va ridato
Una pubblica amministrazione ha richiesto a una dipendente la restituzione di somme erogate come stipendio sulla base di una legge regionale successivamente dichiarata incostituzionale. La Corte di Cassazione ha confermato il diritto dell'ente alla ripetizione indebito pubblico impiego, stabilendo che la dichiarazione di incostituzionalità fa venire meno la causa del pagamento, anche se percepito in buona fede dal lavoratore.
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Perdita di chance e obbligo di formazione aziendale
Un'azienda di trasporti non ha attivato un corso di formazione promesso a un dipendente, che di conseguenza ha superato il limite di età per ottenere una promozione. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'azienda al risarcimento del danno per la perdita di chance, rigettando le giustificazioni della società, ritenute non provate. La sentenza sottolinea che l'impegno formativo del datore di lavoro è un obbligo il cui inadempimento genera responsabilità.
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Recesso per giusta causa: la Cassazione decide
Un agente, a cui era stato intimato il recesso per giusta causa a seguito di ammanchi di merce, ha impugnato la decisione. La Corte d'Appello ha confermato la legittimità del recesso, condannando l'agente al risarcimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso finale dell'agente, dichiarando inammissibili le sue nuove argomentazioni legali in quanto non sollevate nei precedenti gradi di giudizio. La sentenza ribadisce che i motivi di ricorso in Cassazione devono vertere su questioni già dibattute.
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