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Art. 1458 Codice Civile — Anno 2024

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Altri anni per Art. 1458 Codice Civile

Accordo di ristrutturazione: risolto dal fallimento
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33445/2024, stabilisce un principio cruciale in materia di diritto fallimentare. Se un'impresa, dopo aver stipulato un accordo di ristrutturazione dei debiti, viene dichiarata fallita, l'accordo si considera automaticamente risolto per impossibilità sopravvenuta. Di conseguenza, il creditore aderente ha il diritto di insinuarsi al passivo fallimentare per l'intero ammontare del suo credito originario, e non per la somma ridotta prevista dall'accordo. La Corte chiarisce che non è necessaria un'azione giudiziale da parte del creditore per ottenere la risoluzione, in quanto l'effetto è automatico e discende direttamente dalla dichiarazione di fallimento che rende irrealizzabile il piano di risanamento.
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Accordo di ristrutturazione e fallimento: la Cassazione
Un creditore aveva accettato un pagamento ridotto tramite un accordo di ristrutturazione del debito. Successivamente, l'azienda debitrice è stata dichiarata fallita. I tribunali di merito avevano ammesso il creditore al passivo fallimentare solo per l'importo ridotto. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione, stabilendo che la dichiarazione di fallimento provoca la risoluzione automatica dell'accordo di ristrutturazione per impossibilità di esecuzione. Di conseguenza, il creditore ha il diritto di insinuare nel fallimento il suo credito per l'intero importo originario.
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