Una cooperativa edilizia ha chiesto il risarcimento dei danni a un'impresa per i vizi riscontrati negli infissi e per il ritardo nella consegna delle opere. La Corte di appello ha condannato l'impresa al risarcimento. L'impresa ha proposto ricorso principale in Cassazione, contestando la validità della denuncia dei vizi e la sussistenza del ritardo. La cooperativa ha risposto con ricorso incidentale per ottenere il riconoscimento di ulteriori difetti. La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. La Corte ha chiarito che, in tema di contratto di appalto, il verbale di constatazione dei difetti, anche se non firmato dall'appaltatore, costituisce una valida denuncia dei vizi. Le spese di giudizio sono state interamente compensate tra le parti a causa della reciproca soccombenza.
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