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Art. 1449 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 1449 Codice Civile

Procura alle liti: quando la rinuncia dell’avvocato costa la causa
Un socio cede le sue quote societarie e successivamente chiede la rescissione del contratto. I giudici di merito respingono la domanda per prescrizione. Il socio si rivolge alla Cassazione, ma durante il giudizio il suo avvocato deposita una rinuncia al ricorso. La Corte rileva che la procura alle liti non conferiva espressamente al difensore il potere di rinunciare all'azione. Tuttavia, la dichiarazione firmata dal solo avvocato dimostra comunque una sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a proseguire la causa. Per questo motivo, la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Rescissione per lesione: contratto annullato
La Corte di Cassazione conferma la rescissione per lesione di un contratto di cessione immobiliare. Una società aveva acquisito un bene a un prezzo inferiore alla metà del suo valore, approfittando dello stato di bisogno del venditore. La Corte ha respinto le difese dell'acquirente, chiarendo che lo stato di bisogno non richiede indigenza assoluta ma anche una semplice difficoltà economica che spinge ad accettare l'accordo svantaggioso. L'offerta di adeguamento del prezzo è stata ritenuta insufficiente.
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Risoluzione subappalto: recesso o impossibilità?
Una società subappaltatrice ha citato in giudizio il committente per ottenere un indennizzo a seguito dell'interruzione di un contratto. La controversia riguardava la qualificazione della cessazione del rapporto: recesso unilaterale, che dà diritto a un indennizzo, o risoluzione subappalto per impossibilità sopravvenuta, che non lo prevede. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che la risoluzione del contratto di appalto principale aveva reso di fatto impossibile la prestazione del subappaltatore, configurando un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta (art. 1672 c.c.) e non di recesso (art. 1671 c.c.). Di conseguenza, al subappaltatore spetta solo il pagamento per il lavoro già eseguito, ma non l'indennizzo richiesto.
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