Un socio cede le sue quote societarie e successivamente chiede la rescissione del contratto. I giudici di merito respingono la domanda per prescrizione. Il socio si rivolge alla Cassazione, ma durante il giudizio il suo avvocato deposita una rinuncia al ricorso. La Corte rileva che la procura alle liti non conferiva espressamente al difensore il potere di rinunciare all'azione. Tuttavia, la dichiarazione firmata dal solo avvocato dimostra comunque una sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a proseguire la causa. Per questo motivo, la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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