Un ente di assistenza si oppone a un decreto ingiuntivo per fatture non pagate a un'agenzia di somministrazione. La controversia si concentra sulla tardività dell'eccezione di pagamento. La Corte di Cassazione chiarisce che l'eccezione di pagamento, essendo 'in senso stretto', deve essere formulata nel primo atto difensivo, ovvero l'atto di opposizione, e non può essere introdotta successivamente. La Corte ha quindi respinto il ricorso del debitore confermando la decisione d'appello che aveva ritenuto inammissibile la richiesta di scomputare somme non eccepita tempestivamente.
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