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Art. 1440 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1440 Codice Civile

Annullamento contratto per dolo tra raggiri e fatture gonfiate
La Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla richiesta di un committente di ottenere l'annullamento contratto per dolo nei confronti dell'appaltatore incaricato della manutenzione del verde. Il committente contestava fatture gonfiate, lavorazioni mai eseguite ed errori nella contabilizzazione durante la fase esecutiva. I giudici hanno chiarito che le scorrettezze relative all'esecuzione delle prestazioni non invalidano l'accordo originario. L'annullamento per dolo richiede infatti raggiri capaci di viziare la volontà iniziale della parte nella stipula negoziale. Per contestazioni relative a importi sovrapprezzati durante la gestione del rapporto spetta eventualmente una richiesta risarcitoria o la rettifica dei compensi. La Suprema Corte ha pertanto rigettato il ricorso del committente, confermando le condanne al pagamento dei corrispettivi dovuti all'appaltatore e ponendo a suo carico le spese legali.
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Dolo incidente e incentivo all’esodo: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un istituto bancario che ha richiesto il risarcimento dei danni contro un ex dirigente. Il lavoratore, in sede di risoluzione consensuale, aveva taciuto la pendenza di un procedimento penale a suo carico per fatti commessi durante il servizio. La Suprema Corte ha stabilito che tale omissione configura un dolo incidente ai sensi dell'art. 1440 c.c. Sebbene l'accordo di cessazione resti valido, il silenzio ha alterato le condizioni della trattativa, permettendo alla banca di richiedere la restituzione dell'incentivo all'esodo versato.
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Dolo incidente: nipote inganna lo zio, vendita valida ma risarcisce
Un uomo, per evitare il pignoramento della sua casa, vende la nuda proprietà al nipote a un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato. Sentendosi raggirato, si rivolge al giudice. La Corte di Cassazione chiarisce che, sebbene l'inganno non fosse tale da annullare il contratto, si configura un'ipotesi di **dolo incidente**. Il venditore avrebbe comunque venduto, ma a condizioni diverse. Pertanto, il contratto resta valido, ma l'acquirente viene condannato a risarcire il danno, pagando la differenza tra il valore reale dell'immobile e il prezzo versato.
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