La Corte di Cassazione ha stabilito che lo spedizioniere doganale, quando agisce come rappresentante indiretto, è responsabile in solido con l'importatore per il pagamento dei dazi. Questa responsabilità non è oggettiva: l'operatore può essere esonerato solo se dimostra di aver agito con la massima diligenza professionale, verificando attivamente le informazioni fornite. La sentenza chiarisce che la semplice corretta presentazione formale dei documenti non è sufficiente a escludere la colpa, ribaltando una decisione di merito e rinviando il caso per una nuova valutazione basata su questi principi.
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