Il Condominio ha chiesto la cessazione dell'attività di ristorazione avviata da un inquilino, poiché vietata dal regolamento condominiale contrattuale. Il tribunale e la corte d'appello hanno accolto la domanda del Condominio. L'inquilino ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la clausola limitativa fosse nulla per violenza economica subita dal proprietario al momento dell'acquisto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che l'inquilino non può sollevare per la prima volta in Cassazione una questione di fatto mai discussa nei gradi precedenti. Inoltre, l'inquilino non ha la legittimazione per contestare un contratto di cui non è parte. Di conseguenza, l'inquilino perde la causa e deve cessare l'attività, pagando le spese processuali.
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