Un'associazione culturale gestiva un'area pubblica per spettacoli ed eventi. L'ente locale chiedeva il rimborso delle bollette elettriche pregresse, impossibili da quantificare per la presenza di un solo contatore condiviso. Le parti stipulavano un accordo integrativo per calcolare il dovuto storico basandosi sui consumi registrati in un anno futuro successivo all'installazione di contatori dedicati. Ricevuta la richiesta di conguaglio di oltre duecentomila euro, l'associazione impugnava l'atto eccependo la nullità dell'intesa. La concessionaria contestava la mancata determinabilità dell'oggetto del contratto e l'arbitrarietà del criterio prescelto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'associazione, confermando la condanna al pagamento di 226.799,88 euro oltre interessi e spese legali. I giudici hanno stabilito che il rinvio a fatture future costituisce un parametro oggettivo valido per quantificare un debito pregresso già sorto.
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