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Art. 1431 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1431 Codice Civile

Immobile Venduto Senza Acqua: Il Vizio Occulto Annulla la Compravendita
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un acquirente che ha chiesto l'annullamento di una compravendita immobiliare. L'immobile, destinato ad ambulatorio medico, era privo di acqua corrente potabile, un chiaro vizio occulto immobile. L'acquirente aveva constatato un flusso d'acqua durante il sopralluogo, ma l'approvvigionamento si era poi rivelato inesistente e non ripristinabile. Il venditore sosteneva che la clausola “nello stato di fatto e di diritto” lo esonerava. La Cassazione ha rigettato il ricorso del venditore, confermando che la mancanza d'acqua è un vizio essenziale e che la clausola non copre i vizi occulti non riconoscibili con normale diligenza e non taciuti in malafede.
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Riqualificazione del rapporto di lavoro da autonomo a subordinato
Un collaboratore ha prestato servizio per vent'anni presso una grande azienda radiotelevisiva mediante ripetuti contratti di collaborazione autonoma. L'operatore svolgeva mansioni direttive e di coordinamento editoriale identiche a quelle del personale dipendente. La Corte di Cassazione ha confermato la riqualificazione del rapporto di lavoro in subordinato a tempo indeterminato con livello apicale. I giudici hanno respinto le pretese aziendali di restituzione dei compensi autonomi erogati in passato e hanno escluso i limiti risarcitori forfettari. L'azienda deve ricostituire il rapporto e versare tutte le differenze retributive maturate dalla messa in mora.
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Annullamento del contratto per errore: il caso della vista lago
La Venditrice aliena un terreno a una Società Acquirente, inserendo una servitù di non sopraelevare fino a otto metri per tutelare la vista lago della propria villa. L'edificio costruito rispetta il limite, ma ostruisce comunque la visuale. La Venditrice chiede l'annullamento del contratto per errore, sostenendo che l'intenzione di preservare la vista fosse essenziale. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando che l'intenzione non era espressa nell'atto scritto e costituiva un mero motivo interiore non riconoscibile al momento della stipula. Di conseguenza, non sussiste l'annullamento del contratto per errore. Viene rigettato anche il ricorso incidentale della Società Acquirente per lite temeraria, poiché la complessità della vicenda esclude la colpa grave della Venditrice.
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