Un uomo acquista un immobile destinandolo alla famiglia e intestandolo esclusivamente alla moglie. A seguito della separazione coniugale, l'ex marito chiede la restituzione della somma di 160.000 euro versata per l'acquisto, sostenendo il venir meno del legame affettivo. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e conferma che l'intestazione dell'immobile in favore della moglie costituisce una donazione indiretta tra coniugi, giustificata dai doveri di collaborazione e solidarietà familiare. L'acquisto compiuto spontaneamente per destinare il bene all'uso familiare riflette lo spirito di liberalità. Pertanto, la cessazione del matrimonio non dà diritto a pretendere la restituzione del denaro impiegato per l'acquisto della casa.
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