Il Lavoratore ha impugnato un accordo conciliativo firmato in sede sindacale con l'ex datore di lavoro, sostenendo la presenza di vizi del consenso. Secondo il ricorrente, la società lo avrebbe indotto a firmare la risoluzione del rapporto con l'inganno, rassicurandolo falsamente sulla solidità finanziaria della nuova azienda presso cui sarebbe stato assunto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. La Corte ha chiarito che spetta al lavoratore dimostrare il dolo determinante della controparte. Nel caso specifico, il lavoratore aveva valide alternative alla firma e tempo sufficiente per informarsi sulla reale situazione economica della nuova società, escludendo così qualsiasi inganno idoneo a invalidare il consenso.
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