Un'azienda ha intimato un licenziamento per giustificato motivo oggettivo a un dipendente subito dopo la chiusura di una procedura di licenziamento collettivo. Il provvedimento si basava sulle medesime ragioni economiche della procedura collettiva, ma senza applicare i criteri di scelta e comparazione previsti dalla legge per tutare i lavoratori. La Corte di Cassazione ha confermato la nullità del recesso, qualificandolo come una frode alla legge. I giudici hanno stabilito che il datore di lavoro non può aggirare le garanzie sindacali e i criteri di selezione collettivi ricorrendo a successivi licenziamenti individuali basati sulle stesse motivazioni. L'azienda è stata condannata al pagamento delle spese processuali, sancendo la piena vittoria del lavoratore.
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