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Art. 1423 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1423 Codice Civile

Cessione di ramo d’azienda illegittima: la tutela del lavoratore
Una società trasferisce un dipendente a una nuova impresa. I giudici accertano una cessione di ramo d'azienda illegittima e dichiarano nullo il passaggio del contratto. Successivamente, il lavoratore stipula un accordo di risoluzione con incentivo all'esodo con la nuova impresa e accede alla pensione di anzianità. Il lavoratore chiede all'originario datore il risarcimento per le retribuzioni perdute. La Corte d'Appello respinge la domanda ritenendo estinto l'unico rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del dipendente: il rapporto con la nuova impresa è solo di fatto e non incide sul legame giuridico mai interrotto con il datore originario. Neppure il trattamento pensionistico cancella il debito retributivo e risarcitorio dell'azienda cedente.
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Nullità contratti derivati: la banca deve restituire 540mila euro
Un'Azienda e alcuni investitori hanno citato in giudizio un Istituto di Credito per ottenere la restituzione delle somme versate per sei operazioni in strumenti finanziari. I primi tre contratti erano stati stipulati in assenza del prescritto contratto-quadro di negoziazione, mentre i successivi tre difettavano della causa di copertura. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della banca, confermando la declaratoria di nullità contratti derivati e la condanna alla restituzione di oltre 541.000 euro. I giudici hanno chiarito che la firma successiva del contratto-quadro non ha valore sanante retroattivo e che la prescrizione decennale è stata interrotta tempestivamente tramite lettera di messa in mora. L'istituto bancario deve quindi restituire l'intera somma indebitamente percepita e pagare le spese legali.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: nullo se elusivo
Un'azienda ha intimato un licenziamento per giustificato motivo oggettivo a un dipendente subito dopo la chiusura di una procedura di licenziamento collettivo. Il provvedimento si basava sulle medesime ragioni economiche della procedura collettiva, ma senza applicare i criteri di scelta e comparazione previsti dalla legge per tutare i lavoratori. La Corte di Cassazione ha confermato la nullità del recesso, qualificandolo come una frode alla legge. I giudici hanno stabilito che il datore di lavoro non può aggirare le garanzie sindacali e i criteri di selezione collettivi ricorrendo a successivi licenziamenti individuali basati sulle stesse motivazioni. L'azienda è stata condannata al pagamento delle spese processuali, sancendo la piena vittoria del lavoratore.
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