La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un'Azienda Sanitaria Locale contro una Banca. L'ordinanza evidenzia come gravi vizi procedurali, tra cui la mancanza di autosufficienza e la proposizione di censure nuove, impediscano alla Corte di esaminare il merito della questione, che verteva sul pagamento di interessi moratori. Anche il ricorso incidentale della Banca è stato dichiarato inammissibile, portando alla compensazione delle spese.
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