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Art. 1409 Codice Civile — Anno 2024

Altri anni per Art. 1409 Codice Civile

Cessione del contratto: effetti sul licenziamento
Un lavoratore, il cui contratto era stato trasferito a una nuova società tramite cessione del contratto, era stato precedentemente licenziato dal datore di lavoro originario. La Corte di Cassazione ha stabilito che la nuova società (cessionaria) subentra in tutti i diritti e gli obblighi, compresi gli effetti del licenziamento precedente. Di conseguenza, una volta che il licenziamento è stato giudicato legittimo, il nuovo datore di lavoro ha il pieno diritto di darvi esecuzione, anche se la controversia non era stata esplicitamente menzionata nell'accordo di cessione.
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Cessione contratto locazione: la responsabilità solidale
Una società di telecomunicazioni, subentrata in un contratto di affitto tramite l'acquisizione di un ramo d'azienda, è stata ritenuta responsabile anche per i canoni non pagati dalla società precedente. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13901/2024, ha confermato questo principio di responsabilità solidale, sottolineando che la cessione contratto locazione commerciale (ex L. 392/1978) è una norma speciale a tutela del locatore. La Corte ha inoltre giudicato inammissibile il motivo di ricorso relativo alla prova del pagamento, ritenendo le contabili di bonifico non sufficienti a dimostrare l'effettivo accredito delle somme.
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