Una commerciante ha ceduto la propria attività a un terzo, convinta che i contratti di utenza si fossero trasferiti automaticamente. La società fornitrice di energia elettrica ha invece continuato a fatturare i consumi alla cedente, non avendo mai ricevuto né autorizzato la voltura. I giudici di merito hanno condannato la commerciante al pagamento delle bollette arretrate. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. La Corte ha stabilito che la cessione del contratto di fornitura richiede sempre il consenso del fornitore (contraente ceduto) per essere efficace nei suoi confronti. La semplice comunicazione del trasferimento dell'azienda non basta a liberare il venditore originario dai debiti successivi se manca l'accettazione espressa del fornitore.
Continua »