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Art. 1401 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1401 Codice Civile

Preliminare per persona da nominare: nomina valida via citazione
Una cooperativa edilizia stipula un preliminare di assegnazione con un socio, il quale si riserva la facoltà di nominare un terzo acquirente per il rogito. Il socio cede l'immobile a un terzo acquirente e lo immette nel possesso. Successivamente la cooperativa, posta in liquidazione, richiede la restituzione della villa accusando il terzo di occupazione abusiva. Il terzo acquirente chiede invece il trasferimento coattivo dell'immobile in giudizio. La Corte d'Appello nega il trasferimento ritenendo invalida la nomina, ma la Corte di Cassazione accoglie il ricorso del terzo: nel preliminare per persona da nominare la dichiarazione di nomina può provenire direttamente dal terzo nominato tramite la domanda giudiziale.
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Donazione indiretta: nessun rimborso del prezzo pagato
Un uomo ha pagato parte del prezzo per l'acquisto di un immobile intestato alla propria partner durante la loro relazione sentimentale. Terminato il rapporto, l'uomo ha citato in giudizio la donna per ottenere la restituzione del denaro versato, invocando l'ingiustificato arricchimento di lei. La donna ha sostenuto che l'esborso costituisse un regalo spontaneo legato al legame affettivo. I giudici di merito hanno qualificato l'atto come donazione indiretta, respingendo la richiesta di rimborso. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che pagare anche solo una quota del prezzo per l'acquisto di una casa altrui configura una valida donazione indiretta, purché sussista il nesso causale tra denaro fornito e acquisto del bene.
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Contratto per persona da nominare: scontro eredi e caparra
Nel caso in esame, due coniugi avevano stipulato un preliminare per l'acquisto di immobili versando una caparra. Dopo la morte della moglie, il marito superstite ha esercitato la facoltà di nomina in favore di due nipoti, stipulando il definitivo. Una delle figlie coeredi ha citato in giudizio i nipoti per ottenere la restituzione della quota di caparra riferibile alla madre defunta, sostenendo un arricchimento senza causa. La Cassazione ha annullato le decisioni precedenti relative al contratto per persona da nominare, rilevando un difetto di integrità del contraddittorio. Trattandosi di una questione che incide sulla comunione ereditaria e sulla validità dell'accordo di nomina, tutti i coeredi e il padre avrebbero dovuto partecipare al giudizio. Il processo dovrà quindi ripartire dall'inizio davanti al Tribunale.
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Contratto per persona da nominare: la girata di azioni vincola
I Soci Venditori firmano un accordo per cedere le proprie quote a un Acquirente Originario, il quale si riserva di indicare una società controllata come effettivo acquirente tramite un contratto per persona da nominare. Avvenuta la nomina e trasferite le azioni, la Società Acquirente esercita un'opzione di vendita che i Soci Venditori non onorano. Ne nasce un arbitrato che condanna i venditori al pagamento di oltre quattordici milioni di euro. I Soci Venditori impugnano il lodo lamentando il difetto di legittimazione della società e il mancato rispetto delle forme scritte per la nomina. La Cassazione respinge il ricorso: la nomina ha effetto retroattivo e le parti hanno tacitamente rinunciato alle formalità contrattuali eseguendo spontaneamente il trasferimento azionario.
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Contratto preliminare di compravendita: chi sbaglia risarcisce
I Promittenti Venditori hanno impugnato la decisione che dichiarava la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita per loro inadempimento. Essi sostenevano che la Promissaria Acquirente non avesse la legittimazione attiva per agire in giudizio, avendo ceduto il contratto a un terzo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno confermato la legittimazione della Promissaria Acquirente, interpretando l'accordo con il terzo come una riserva di nomina in sede di rogito e non come una cessione di contratto. Inoltre, è stato accertato il grave inadempimento dei venditori, i quali non avevano pagato gli oneri comunali necessari per sbloccare i permessi di costruire, né si erano presentati davanti al notaio per liberare l'immobile dai pesi gravanti. Di conseguenza, i venditori perdono la causa e devono risarcire i danni.
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