Un fideiussore si è opposto a un decreto ingiuntivo, contestando la titolarità del credito in capo alla società cessionaria. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito un principio fondamentale sulla cessione crediti in blocco: la sola pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a provare la titolarità del credito se il debitore contesta specificamente l'inclusione del proprio debito nell'operazione. La società cessionaria ha l'onere di fornire prova documentale che il singolo credito è stato effettivamente ceduto. La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello e rinviato la causa per un nuovo esame.
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