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Art. 1396 Codice Civile — Anno 2026

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Revoca della procura: no alla rinascita tacita dei poteri
Il Rappresentato conferisce una procura generale al Rappresentante, ma successivamente ne dispone la formale revoca. Nonostante ciò, il Rappresentante stipula contratti di vendita con se stesso e con una Società terza. I giudici di merito ritengono valido l'operato ipotizzando una 'revoca della revoca' tacita per comportamenti concludenti del Rappresentato. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Rappresentato, stabilendo che la revoca della procura estingue definitivamente il potere di rappresentanza se conosciuta dai terzi. Non è ammessa una revoca della revoca tacita: per ripristinare i poteri è indispensabile il rilascio di una nuova procura. La sentenza viene cassata con rinvio.
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