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Art. 1393 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1393 Codice Civile

Impugnazione del licenziamento senza procura: vince l’azienda
Una lavoratrice ha contestato il proprio recesso proponendo l'impugnazione del licenziamento. Tuttavia, la prima comunicazione scritta è stata inviata soltanto dall'avvocato, privo di una preventiva procura scritta o di una successiva ratifica da parte della dipendente. Il datore di lavoro ha eccepito tempestivamente la mancanza del potere rappresentativo. Un secondo tentativo di notifica tramite servizio postale non ha fornito la prova del corretto perfezionamento e del rispetto delle formalità di giacenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice, confermando la decadenza dall'azione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese legali e delle sanzioni per lite temeraria.
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Giudicato esterno: come influenza una nuova causa
Un professionista si opponeva a un decreto ingiuntivo di una società editrice, lamentando la mancata consegna di un omaggio e sconti errati. Dopo decisioni sfavorevoli nei primi gradi, la Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso. La Corte ha stabilito che un'altra sentenza definitiva tra le stesse parti, il cosiddetto giudicato esterno, che aveva già accertato le stesse inadempienze, doveva essere presa in considerazione, anche se formatasi dopo la sentenza d'appello. Di conseguenza, la sentenza è stata annullata con rinvio per una nuova valutazione alla luce del giudicato esterno.
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