Un Proprietario ha citato in giudizio un Utilizzatore per aver installato impianti idrici, elettrici e una canna fumaria senza consenso sul suo immobile. L'Utilizzatore ha invocato un accordo privato del 1974, firmato da un presunto Rappresentante del Proprietario, per la costituzione di una Servitù prediale apparente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Utilizzatore, confermando che per la costituzione di una servitù è necessaria la forma scritta e che il principio dell'apparenza non si applica se la procura del Rappresentante non è stata rilasciata per iscritto. Inoltre, non è stata provata la visibilità delle opere per l'usucapione della servitù. L'Utilizzatore deve rimuovere gli impianti e pagare le spese legali.
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