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Art. 139 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 139 Codice di Procedura Penale

Omicidio Stradale: Il Consenso del Procuratore Generale non è revocabile se mai espresso
Un Lavoratore, alla guida di un trattore stradale, ha causato un grave incidente tamponando un'auto ferma, provocando la morte di tre persone per omicidio stradale. In appello, la difesa del Lavoratore ha tentato un concordato sulla pena. Il Procuratore generale aveva inizialmente mostrato disponibilità, ma ha poi ritirato il suo consenso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Lavoratore. Ha stabilito che il consenso del Procuratore generale non era mai stato formalmente espresso e, quindi, non poteva essere revocato. La Corte ha chiarito che l'accordo era ancora in fase di formazione quando il Procuratore ha preso atto che non tutte le vittime erano state risarcite, decidendo di non aderire alla pena concordata.
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Bancarotta fraudolenta: condanna confermata ma pene ridotte
Un imprenditore ha impugnato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La difesa lamentava il mancato rinvio dell'udienza per un problema di salute e presunte irregolarità nella composizione del collegio giudicante. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale per il reato di bancarotta fraudolenta, ritenendo generico e non attuale l'impedimento medico e dando piena validità al verbale scritto di udienza. I giudici supremi hanno tuttavia annullato la sentenza limitatamente alla durata fissa decennale delle sanzioni accessorie commerciali. Un nuovo collegio di merito dovrà ricalcolare la misura di tali inabilitazioni secondo criteri individuali proporzionati alla gravità del fatto.
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Rinuncia alla prescrizione: l’errore del sostituto salva la condanna
Un funzionario dell'ufficio IVA viene condannato per corruzione, truffa ai danni dello Stato e falsità ideologica per aver attestato l'esistenza di una società fantasma in cambio di denaro. Nel ricorso, la difesa eccepisce l'invalidità della rinuncia alla prescrizione, formulata in primo grado da un sostituto processuale privo di procura speciale. La Corte di Cassazione conferma che la rinuncia alla prescrizione è un diritto personalissimo e che la dichiarazione del sostituto era invalida. Tuttavia, poiché tale nullità non è stata sollevata tempestivamente nei motivi principali dell'atto di appello, ma solo successivamente con una memoria, il vizio è ormai sanato. Di conseguenza, la Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando la condanna penale del funzionario e il pagamento delle spese processuali.
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