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Art. 1388 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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Gravi difetti di costruzione: venditore e costruttore pagano i danni
L'Acquirente di un immobile subisce gravi allagamenti a causa di ristrutturazioni eseguite male. Promuove un'azione legale contro Le Venditrici e L'Appaltatore per ottenere il risarcimento dei danni. Il Tribunale condanna Le Venditrici, ma la Corte d'Appello estende la condanna in solido anche all'Appaltatore per i gravi difetti di costruzione ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile. Le Venditrici ricorrono in Cassazione, lamentando che il giudice abbia riqualificato la domanda e contestando la ripartizione delle spese. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conferma che il giudice ha il potere di qualificare autonomamente i fatti e che la solidarietà passiva tutela il creditore, permettendogli di chiedere l'intero risarcimento a ciascun debitore. Le ricorrenti perdono la causa e sono condannate a pagare le spese processuali.
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