Il Venditore ha chiesto la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dell'Acquirente, la quale, pur avendo ottenuto il possesso anticipato di un terreno, non ha rispettato le scadenze di pagamento. L'Acquirente si è difesa eccependo la presenza di una penale per il ritardo e un presunto inadempimento del Venditore. I giudici di merito hanno dichiarato la risoluzione del contratto preliminare per la gravità del ritardo dell'Acquirente. La Corte di Cassazione ha confermato la risoluzione, stabilendo che la penale per il ritardo non esclude la risoluzione. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Acquirente limitatamente alla mancata restituzione degli acconti versati. La sentenza è stata cassata con rinvio affinché il giudice d'appello si pronunci sulla restituzione delle somme.
Continua »