Un lavoratore dipendente riceveva un assegno economico mensile aggiuntivo. In seguito, le parti hanno stipulato un accordo conciliativo per ricondurre tale somma all'indennità per specifiche responsabilità prevista dal contratto collettivo. Successivamente, l'ente datore di lavoro ha riorganizzato le mansioni e ha rimosso l'incarico di responsabile di laboratorio, cessando la corresponsione del compenso accessorio. Il dipendente ha promosso ricorso giudiziale invocando il principio di irriducibilità della retribuzione e contestando l'inadempimento degli accordi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del dipendente. I giudici hanno chiarito che le indennità accessorie legate a particolari incarichi temporanei non compongono la retribuzione fissa fondamentale. Di conseguenza, la perdita dell'incarico organizzativo legittima la revoca della relativa voce economica senza violare le tutele di legge.
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