Un lavoratore, dopo aver concordato una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in cambio di una piccola somma, si vede negare dalla compagnia assicurativa l'indennizzo per perdita impiego. L'assicurazione invocava una clausola che escludeva il pagamento in caso di accordi con 'trattamenti accompagnatori alla quiescenza'. La Corte di Cassazione ha dato ragione al lavoratore, stabilendo un principio fondamentale: l'interpretazione di un contratto deve guardare allo scopo pratico della polizza. Una piccola somma una tantum non può essere considerata un 'trattamento' che sostituisce il reddito fino alla pensione. Di conseguenza, la clausola non si applica e l'indennizzo è dovuto.
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