La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7080/2024, ha rigettato il ricorso del titolare di un'attività commerciale contro un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha stabilito che un accertamento antieconomico, basato non solo su studi di settore ma anche su palesi incongruenze gestionali (come un ricarico irrisorio sui prodotti), non richiede necessariamente il contraddittorio preventivo. In tali circostanze, l'onere di dimostrare la legittimità del proprio operato si sposta sul contribuente, che deve fornire prove concrete per giustificare i risultati economici anomali.
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