Una fondazione sanitaria, conduttrice di un immobile di proprietà di una società fallita, rivendicava il proprio diritto di prelazione del conduttore dopo la vendita del bene in un'asta fallimentare. Il contratto di locazione era stato stipulato direttamente dal curatore dopo la dichiarazione di fallimento. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la prelazione legale non si applica automaticamente in questi casi. A differenza dei contratti preesistenti in cui il curatore subentra, un contratto stipulato dal curatore è un atto di 'gestione processuale' finalizzato a tutelare i creditori. Pertanto, il diritto di prelazione deve essere espressamente pattuito nel contratto con l'autorizzazione degli organi della procedura.
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