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Art. 133 Codice Penale

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Determinazione della pena: sanzione minima e ricorso respinto
L'Imputato, condannato per furto in abitazione aggravato da recidiva, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la recidiva e la determinazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La contestazione sulla recidiva non era stata sollevata in appello, rendendola improponibile in sede di legittimità. Riguardo alla determinazione della pena, i giudici hanno chiarito che la graduazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Se la pena viene fissata al minimo edittale, non occorre una motivazione dettagliata, essendo sufficienti formule sintetiche come pena congrua. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Determinazione della pena: il minimo edittale non si contesta
L'Imputato, condannato per furto in abitazione aggravato e recidiva, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la determinazione della pena e l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Una motivazione dettagliata sulla quantità della sanzione è necessaria solo se la pena supera di molto la media edittale. Nel caso specifico, essendo stata applicata la pena minima e in presenza di precedenti penali che dimostrano la pericolosità sociale del soggetto, la decisione dei giudici di merito è corretta. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Trattamento sanzionatorio: ricorso generico costa caro
Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contestando il trattamento sanzionatorio applicato nei suoi confronti dalla Corte d'Appello. La difesa ha lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e una carenza di motivazione nella determinazione della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che i motivi presentati erano del tutto generici e si limitavano a riprodurre le medesime contestazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi con le reali motivazioni della sentenza impugnata. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna originaria e ha sanzionato il ricorrente con il pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Circostanze attenuanti generiche negate anche se c’è confessione
Due donne sono state condannate per furto in abitazione ai danni di persone anziane, di cui carpivano la fiducia. Le imputate hanno proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la loro confessione avrebbe dovuto garantire lo sconto di pena. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che la confessione non comporta l'automatico riconoscimento del beneficio, specialmente se mossa da intenti utilitaristici e resa a fronte di prove schiaccianti. La gravità del reato, commesso ai danni di soggetti deboli, e i precedenti penali delle ricorrenti giustificano pienamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Le ricorrenti sono state condannate anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Circostanze attenuanti generiche: la confessione non cancella i precedenti
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la confessione e il modesto valore dei beni rubati giustificassero lo sconto di pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la valutazione sulle circostanze attenuanti generiche spetta esclusivamente al giudice di merito. Se la decisione è motivata in modo logico, ad esempio evidenziando i numerosi precedenti penali e la pericolosità sociale del soggetto, essa non può essere contestata in sede di legittimità. Di conseguenza, l'Imputato perde il ricorso ed è condannato a pagare le spese del processo e una sanzione pecuniaria.
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Falsa attestazione a pubblico ufficiale: mentire sull’identità
L'Imputato ha fornito diverse date di nascita false alle forze dell'ordine in più occasioni. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale. I giudici hanno chiarito che fornire molteplici generalità contrastanti integra il reato, anche se non si accerta la vera identità o se in un'occasione l'imputato avesse detto il vero. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile il ricorso per la mancata concessione delle attenuanti generiche, giustificata dai numerosi precedenti penali dell'uomo. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Determinazione della pena: la discrezionalità del giudice è sovrana
L'Imputato, condannato per lesioni personali aggravate commesse a Pinarella di Cervia nel 2012, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la determinazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Una motivazione dettagliata sulla misura della sanzione è necessaria solo se questa supera di molto la media edittale. Negli altri casi, formule sintetiche come 'pena congrua' o il riferimento alla gravità del fatto sono pienamente sufficienti. Di conseguenza, l'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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Furto da 28mila euro: no alle circostanze attenuanti generiche
Due soggetti hanno commesso un grave furto in un centro commerciale, sfondando il tetto e abbattendo un muro di notte per rubare merce per un valore di 28.000 euro. Condannati nei gradi precedenti, hanno proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché generici e privi di reale confronto con la sentenza d'appello. I giudici hanno chiarito che la valutazione sulle circostanze attenuanti generiche spetta esclusivamente al giudice di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità se adeguatamente motivata. I ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Dosimetria della pena: ricorso generico e condanna confermata
L'Imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando l'eccessiva dosimetria della pena inflittagli dalla Corte d'Appello, pari a dieci mesi di reclusione a seguito di rito abbreviato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché generico e meramente riproduttivo di censure già respinte nei gradi di merito. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione precedente, che aveva applicato i criteri dell'articolo 133 del codice penale, valorizzando l'indole aggressiva e i precedenti penali allarmanti del soggetto. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Circostanze attenuanti generiche: la confessione non basta
L'Imputato, insieme a due complici, ha spaccato la vetrata di un supermercato per compiere un furto. Nonostante la confessione, i giudici di merito gli hanno negato le circostanze attenuanti generiche a causa dei suoi numerosi precedenti penali e della gravità del fatto. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che la confessione non dà diritto automatico alle circostanze attenuanti generiche, specialmente se l'ammissione di colpevolezza è dettata da scopi utilitaristici e non da un reale pentimento, soprattutto quando le prove (come i video di sorveglianza) sono già schiaccianti. Di conseguenza, l'Imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Minaccia aggravata per falsa testimonianza: ricorso respinto
Due soggetti sono stati condannati per il reato di minaccia aggravata per falsa testimonianza, avendo intimorito la vittima per spingerla a mentire davanti al giudice. I condannati hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la credibilita della persona offesa e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che la valutazione sulla credibilita dei testimoni e sulla concessione delle attenuanti spetta solo ai giudici di merito e non puo essere ridiscussa in sede di legittimita, specie in presenza di gravi precedenti penali. Di conseguenza, i ricorrenti hanno perso la causa e sono stati condannati a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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Circostanze attenuanti generiche negate a chi ha precedenti violenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato, condannato per lesioni personali e percosse. L'Imputato contestava il calcolo della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha chiarito che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se motivato dalla pericolosità sociale del soggetto, desunta da precedenti condanne per aggressioni violente e dal fallimento di percorsi terapeutici. Inoltre, i giudici hanno ribadito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede motivazioni ultra-dettagliate se la sanzione è vicina al minimo edittale. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: condanna definitiva
L'Imputato è stato condannato per lesioni personali gravi ai danni della Persona Offesa. Contro la sentenza d'appello, la difesa ha proposto ricorso lamentando errori nella valutazione delle prove e nella determinazione della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione. I giudici hanno chiarito che il ricorso riproponeva le stesse questioni di merito già risolte nei precedenti gradi di giudizio, senza evidenziare vizi logici reali. La Cassazione non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, salvo casi di macroscopico travisamento della prova. Anche la determinazione della pena e della provvisionale rientra nella discrezionalità del giudice di merito. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Falsità ideologica in atto pubblico: quando la pena è insindacabile
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di falsità ideologica in atto pubblico. L'imputato contestava la mancata esclusione della recidiva reiterata e la determinazione della sanzione. I giudici hanno chiarito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Poiché la sanzione applicata non superava la misura media edittale, non era necessaria una motivazione eccessivamente dettagliata. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Determinazione della pena: quando la Cassazione nega gli sconti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per evasione e false dichiarazioni sulla propria identità. L'Imputato contestava la quantificazione della sanzione decisa nei gradi precedenti. I giudici di legittimità hanno chiarito che la determinazione della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito. La Cassazione non può rivalutare la congruità della sanzione se la decisione precedente è logica e non arbitraria. Inoltre, una motivazione estremamente dettagliata sulla misura della pena è necessaria solo se questa supera di molto la media edittale. Di conseguenza, l'Imputato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Trattamento sanzionatorio: no a sconti di pena in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo condannato per truffa, ricettazione, falso e sostituzione di persona. L'imputato contestava l'identificazione da parte della vittima e il trattamento sanzionatorio applicato dai giudici di merito. La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso è inammissibile se ripropone genericamente le stesse difese già respinte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Se la sanzione non è manifestamente irragionevole o arbitraria, la Cassazione non può rivalutarne la congruità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Lesioni personali aggravate: la Cassazione respinge il ricorso
L'Imputato è stato condannato per il reato di lesioni personali aggravate ai danni della Persona Offesa, che lo ha riconosciuto senza ombra di dubbio. L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contestando la ricostruzione dei fatti e la severità della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che i motivi di ricorso erano generici e ripetitivi rispetto a quanto già deciso in appello. Inoltre, la determinazione della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, che ha correttamente valutato la gravità del fatto e la propensione a delinquere del colpevole. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Graduazione della pena: la Cassazione punisce i ricorsi inutili
Un cittadino, condannato per falsificazione e spendita di monete contraffatte, ha proposto ricorso in Cassazione contestando l'applicazione della recidiva reiterata e la severità della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di specificità dei motivi, in quanto riproponeva le stesse difese già respinte in appello. I giudici hanno chiarito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Se la sanzione non supera di molto la media edittale, non occorre una motivazione dettagliata, essendo sufficienti formule sintetiche sulla congruità del trattamento. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Furto in supermercato: la Cassazione nega gli sconti di pena
Due soggetti sono stati condannati per concorso in furto in supermercato. I giudici di merito hanno inflitto un anno di reclusione al primo imputato e sei mesi alla seconda. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata concessione di un'attenuante e contestando la severità della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che la Cassazione non può rivalutare i fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio, a meno di evidenti vizi logici nella motivazione, qui assenti. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Dolo nel reato di ricettazione: il silenzio che condanna
Un uomo è stato condannato per aver ricevuto un'auto di lusso proveniente da un'appropriazione indebita. L'imputato ha fatto ricorso in Cassazione contestando la sussistenza dell'elemento soggettivo e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che il possesso di un bene di provenienza illecita, senza alcuna giustificazione attendibile, configura pienamente il dolo nel reato di ricettazione, poiché dimostra la consapevolezza dell'origine delittuosa del bene. Inoltre, la gravità del fatto e l'assenza di pentimento giustificano il diniego delle attenuanti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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