Due persone subiscono una condanna in appello per concorso in furto aggravato. Le imputate presentano ricorso lamentando vizi di motivazione, mancata riapertura del processo, diniego delle attenuanti generiche, contestazione della recidiva e assenza della circostanza aggravante. La Corte di Cassazione respinge integralmente le impugnazioni. I giudici confermano che il furto con destrezza si realizza quando l'autore agisce con speciale abilità o astuzia idonea a eludere la sorveglianza della vittima sul bene. La Corte accerta inoltre la corretta applicazione della recidiva, desunta dalla reiterazione criminosa e dalla personalità dell'imputata. La pronuncia dichiara inammissibili i ricorsi e condanna entrambe le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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