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Art. 133 Codice Penale — Anno 2026

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Altri anni per Art. 133 Codice Penale

Attenuanti generiche negate per lo sblocco tardivo del cellulare
La Corte d'Appello ha condannato l'imputato a due anni e quattro mesi di reclusione e diecimila euro di multa per detenzione di stupefacenti destinati allo spaccio, quantificati in quasi mille dosi singole. I giudici di merito hanno negato le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo di aver collaborato con la giustizia mediante la consegna del codice di sblocco del proprio telefono e chiedendo un trattamento sanzionatorio più mite. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Il collegio ha evidenziato che l'imputato ha fornito la password del cellulare solo dopo la nomina del perito, attuando un comportamento elusivo. Il ricorso inammissibile ha comportato per il condannato l'obbligo di pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Commisurazione della pena: ricorso inammissibile e sanzione pecuniaria
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso presentato da un imputato condannato per cessione di stupefacenti di lieve entità alla pena di otto mesi di reclusione e tremila euro di multa. La difesa contestava la commisurazione della pena, lamentando carenze motivazionali in merito all'equità della sanzione, al riconoscimento della recidiva e al bilanciamento con le attenuanti generiche. I Supremi Giudici hanno respinto l'impugnazione dichiarandola manifestamente infondata: la decisione di merito risulta congruamente motivata e priva di vizi logici, avendo fatto corretta applicazione degli indici legali sulla gravità del reato e sulla capacità a delinquere. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Dosimetria della pena: legittima la sanzione senza dettagli
La Corte d'Appello condannava l'imputato a due anni di reclusione e duemila euro di multa per spaccio di lieve entità, dopo aver concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e lo sconto per il rito alternativo. L'imputato presentava ricorso per Cassazione contestando il difetto di motivazione sulla dosimetria della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. I giudici hanno chiarito che, quando la sanzione base si attesta al di sotto della media edittale o vicino al minimo, il magistrato non ha alcun obbligo di fornire una motivazione analitica e dettagliata sui singoli criteri di calcolo. Di conseguenza, l'imputato perde la causa e deve pagare le spese del procedimento insieme a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Circostanze attenuanti generiche: negate dopo la ritrattazione
L'imputato ha subito una condanna a un anno e due mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti di lieve entità. Il difensore ha proposto ricorso in Cassazione contestando il calcolo della sanzione e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che l'uomo avesse ammesso i fatti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che non è consentito discutere per la prima volta in Cassazione la quantificazione della pena se il tema non faceva parte dei motivi di appello. Inoltre, il giudice nega legittimamente le circostanze attenuanti generiche in assenza di fattori positivi, dato che l'incensuratezza non basta più e una confessione ritrattata non giustifica alcuno sconto. L'imputato deve pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Attenuanti per reato di spaccio negate: confermata la sanzione
La Corte d'appello confermava la condanna contro l'imputato a nove mesi di reclusione e duemilacinquecento euro di multa per detenzione di cinque grammi di cocaina. L'imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo le attenuanti per reato di spaccio, contestando il mancato riconoscimento del lucro di speciale tenuità e delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. Il ricorrente ha riproposto le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti senza contrastare la motivazione dei giudici d'appello. La quantità di sostanza, il prezzo pattuito e i precedenti penali contro il patrimonio impedivano ogni sconto ulteriore. L'imputato perde la causa e deve pagare tremila euro alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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Oltraggio a pubblico ufficiale: l’insulto non è fatto di lieve entità
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un cittadino per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale. L'imputato aveva rivolto insulti a sfondo sessista contro alcune operatrici di polizia durante un intervento di servizio. Contestualmente, l'uomo aveva incitato i propri connazionali radunati nei paraggi a protestare contro le forze dell'ordine. La difesa ha chiesto l'assoluzione per particolare tenuità del fatto e contestato la quantificazione della pena. I giudici hanno respinto ogni richiesta e dichiarato inammissibile il ricorso. La gravità delle offese di genere e il tentativo di scatenare disordini collettivi escludono qualsiasi lieve entità della condotta. Il ricorrente deve versare le spese del procedimento e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Recidiva e attenuanti generiche: condanna ferma per evasione
Un uomo condannato per il delitto di evasione ha presentato ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente ha contestato la violazione di legge e i vizi di motivazione in merito alla recidiva e attenuanti generiche negate dai giudici di merito. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici hanno chiarito che i precedenti penali e la condotta dell'imputato dimostrano una spiccata pericolosità sociale e la chiara volontà di violare le norme. Inoltre, la valutazione sulle attenuanti costituisce un giudizio di fatto insindacabile se privo di contraddizioni. L'imputato ha subito la condanna definitiva al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende per aver promosso un'impugnazione priva di fondamento.
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Resistenza a pubblico ufficiale: ricorso generico e pena minima
L'Imputato contesta la condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale confermata dalla Corte d'Appello. Nel ricorso per Cassazione, la difesa lamenta l'assenza del dolo, l'insussistenza del reato e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. I giudici di legittimità dichiarano il ricorso inammissibile. L'impugnazione si limita a una generica contestazione dei fatti senza muovere critiche concrete alla motivazione della sentenza precedente. Inoltre, la Corte ribadisce che il giudice di merito non deve fornire una motivazione analitica sulla misura della pena quando la sanzione si attesta sui minimi di legge previsti dal codice penale. Di conseguenza, l'Imputato perde definitivamente il ricorso e riceve la condanna al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Interruzione di pubblico servizio al cimitero: Cassazione conferma
Due imputati hanno bloccato per alcune ore le operazioni di seppellimento ed esumazione delle salme all'interno di un'area cimiteriale. La protesta è cessata soltanto dopo l'arrivo dei carabinieri. I giudici di merito hanno condannato entrambi per il reato di interruzione di pubblico servizio, escludendo il beneficio delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la condanna e ha dichiarato inammissibili i ricorsi difensivi. Secondo la Suprema Corte, la paralisi dell'attività cimiteriale per diverse ore arreca un danno concreto e apprezzabile alla regolarità di una prestazione essenziale. I ricorrenti dovranno inoltre versare tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Reato di evasione: il ricorso generico costa caro all’imputato
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna inflitta a un imputato per il reato di evasione, aggravato dalla recidiva. L'uomo si era allontanato illegittimamente dal luogo in cui doveva rimanere ristretto e aveva successivamente presentato ricorso lamentando difetti di motivazione sia sull'accertamento della propria colpevolezza sia sull'applicazione dell'aggravante della recidiva. I giudici supremi hanno giudicato l'impugnazione totalmente inammissibile a causa della genericità delle censure sollevate dalla difesa, la quale non ha contrastato in modo puntuale le argomentazioni dei giudici di merito. La Corte d'appello aveva fondato l'aumento di pena sul curriculum criminale dell'imputato, caratterizzato da numerose condanne anche recenti e per reati simili. Oltre a subire la conferma definitiva della pena, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese di lite e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Attenuanti generiche e precedenti penali: ricorso inammissibile
Un uomo condannato per il reato di evasione ha presentato ricorso per contestare il mancato riconoscimento dello sconto di pena. L'imputato lamentava una motivazione solo apparente alla base del rifiuto delle attenuanti generiche da parte della Corte d'Appello. I giudici di secondo grado avevano negato il beneficio valorizzando la presenza di numerosi precedenti penali a carico del soggetto. La Corte di Cassazione ha rigettato l'impugnazione dichiarandola inammissibile. Il giudice di merito ha pieno potere discrezionale nella valutazione degli elementi sul disvalore della condotta e sulla personalità del colpevole. Il semplice richiamo ai precedenti penali passati basta a giustificare in modo logico e sufficiente il diniego delle circostanze di favore. L'imputato perde la causa e subisce la condanna al versamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Bilanciamento tra recidiva e attenuanti: no ai ricorsi di fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente contestava il giudizio espresso dalla Corte di Appello relativo al bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche, sostenendo un vizio di motivazione nella determinazione della pena. I giudici di legittimità hanno ribadito che la quantificazione della pena e la valutazione dei fattori attenuanti o aggravanti spettano esclusivamente al giudice di merito. La Corte territoriale aveva adeguatamente giustificato la propria decisione evidenziando la pericolosità dell'azione, l'uso iniziale di false generalità e un'ammissione di colpevolezza tardiva e obbligata. A causa dell'inammissibilità del ricorso, l'imputato deve pagare le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Falsa testimonianza: minacce in carcere senza prove
Un testimone ritratta le precedenti dichiarazioni durante un processo penale. L'autorità giudiziaria condanna l'uomo per il reato di falsa testimonianza. L'imputato presenta ricorso in Cassazione per giustificare la propria condotta. Il ricorrente sostiene di aver mentito a causa di gravi minacce di morte ricevute da altri detenuti in carcere. Egli invoca lo stato di necessità e chiede la concessione delle attenuanti generiche. I giudici supremi bocciano l'impugnazione. La difesa non ha fornito alcuna prova concreta sui presunti ricatti carcerari. La Corte conferma inoltre il rifiuto delle attenuanti a causa dei precedenti penali dell'uomo. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'imputato al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Commisurazione della pena: ricorso respinto e sanzione pecuniaria
L'Imputato contesta la condanna per resistenza a pubblico ufficiale, denunciando una scorretta commisurazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il calcolo della sanzione rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. La motivazione non richiede analisi minuziose quando la sanzione inflitta resta ampiamente al di sotto della media edittale. L'Imputato perde il ricorso e subisce la condanna al pagamento delle spese legali, oltre a una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Reato di evasione: ricorso respinto e sanzione pecuniaria
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un imputato per il reato di evasione. L'uomo aveva presentato ricorso lamentando la mancata concessione della particolare tenuità del fatto, il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessiva severità della pena inflitta. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Il ricorrente si è infatti limitato a riproporre le medesime contestazioni già respinte dai giudici di appello, esprimendo un semplice dissenso verso motivazioni ritenute logiche e coerenti. Oltre a rendere definitiva la condanna, la Suprema Corte ha obbligato l'imputato al pagamento delle spese legali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Resistenza a pubblico ufficiale e condanna senza sanzioni lievi
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna inflitta a un imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, dichiarando il suo ricorso del tutto inammissibile. L'uomo contestava la competenza territoriale del primo giudice, l'identificazione basata sulle testimonianze e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche o di pene sostitutive. I giudici supremi hanno chiarito che la competenza geografica non muta se l'accusa originaria era fondata, anche se poi sopraggiungono assoluzioni parziali. Inoltre, i rilievi sulle prove costituivano un tentativo vietato di rivalutare i fatti. Infine, la presenza di un precedente penale analogo giustifica pienamente il diniego delle sanzioni alternative al carcere. L'imputato perde il ricorso ed è condannato a pagare le spese del procedimento e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato di evasione: la Cassazione respinge il ricorso e aumenta i costi
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna inflitta a un imputato per il reato di evasione, rigettando in modo netto le sue difese. Il soggetto aveva proposto ricorso lamentando un presunto travisamento delle prove sulla propria colpevolezza e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici supremi hanno dichiarato l'inammissibilità totale dell'impugnazione perché l'atto riproponeva pedissequamente gli stessi argomenti già esaminati e motivatamente respinti in sede di appello. La Corte ha ribadito che la determinazione del trattamento sanzionatorio compete al giudice di merito, la cui scelta resta insindacabile se priva di vizi logici evidenti, specie quando la pena finale è fissata nei minimi stabiliti dalla legge. Per queste ragioni, l'imputato deve scontare la pena confermata, farsi carico delle spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Resistenza a pubblico ufficiale: l’oltraggio non evita la pena
Un uomo ha subito una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale dopo uno scontro con alcuni carabinieri. L'imputato ha contestato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, chiedendo di derubricare l'accusa nel meno grave reato di oltraggio e lamentando l'eccessiva severità della pena. Inoltre, il ricorrente ha sostenuto di non aver partecipato alle minacce rivolte ai militari da altri soggetti presenti. I giudici supremi hanno respinto totalmente le richieste, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito che non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio, né contestare la misura della pena senza indicare vizi logici evidenti. Di conseguenza, l'imputato deve scontare la condanna originaria e pagare tremila euro alla Cassa delle ammende, oltre alle spese legali.
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Particolare tenuità del fatto tra reato accertato e pena evitata
Un venditore ambulante ha posizionato un banco di abbigliamento su circa 36 metri quadri di strada pubblica senza autorizzazione, rimuovendolo subito dopo l'ordine delle autorità. I giudici di merito lo hanno condannato per invasione di suolo pubblico, escludendo la particolare tenuità del fatto. La condanna si fondava sulla gravità presunta dell'ingombro stradale e su successivi controlli di polizia che segnalavano nuove violazioni. La Corte di Cassazione ha confermato l'esistenza del reato, ma ha annullato la sentenza con rinvio sul diniego dell'esimente. I giudici hanno chiarito che il comportamento successivo al reato opera solo a favore dell'imputato e che semplici rilievi di polizia privi di condanna definitiva non provano l'abitualità della condotta.
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Guida in stato di ebbrezza: scatta la condanna anche ad auto ferma
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un automobilista per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. L'uomo sosteneva l'assenza di prova dell'effettiva guida, poiché i carabinieri lo avevano trovato fermo nell'abitacolo a lato della carreggiata. Le forze dell'ordine avevano tuttavia accertato sul posto che il conducente aveva poco prima percorso la strada contromano per poi invertire il senso di marcia. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che anche la fermata rientra a pieno titolo nel concetto di circolazione. Inoltre, la manovra pericolosa contromano esclude la speciale tenuità del fatto e impedisce la concessione delle attenuanti generiche.
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